Lo Statuto
Art 1. COSTITUZIONE E SEDE
Su iniziativa di un gruppo di cittadini di Castronuovo di Sant’Andrea è costituito un comitato di volontariato e di impegno civile ai sensi della legge 266/91.
Il Comitato suddetto è denominato “COMITATO PER L'EMERGENZA DEMOCRATICA”. La sede del Comitato è in Castronuovo di Sant’Andrea in Via Roma n. 80. Il Comitato è regolato dal presente Statuto e per quanto ivi non previsto dal vigente Codice Civile.
Il Comitato non ha scopo di lucro e tutte le cariche e le mansioni vengono svolte gratuitamente. Chiunque condivida le finalità indicate di seguito può collaborare, volontariamente ed in modo gratuito, essendo in ogni modo escluso ogni vincolo di subordinazione e remunerazione. Tale Comitato opererà prevalentemente nell’ambito territoriale comunale. Per territorio comunale si intende quello costituente il comune di Castronuovo di Sant’Andrea.

 

Art 2. FINALITÀ E SCOPI DEL COMITATO
La finalità che il Comitato si propone è essenzialmente quella di vigilare sulla correttezza della pratica amministrativa, di promuovere e sostenere tutte le iniziative, le attività e gli interventi finalizzati a tutelare e salvaguardare gli spazi di democrazia ed a rappresentare tutti quei cittadini, di qualsiasi fede od orientamento politico, che intendano combattere l'attuale stato di degrado amministrativo.
A tale fine si intende sostenere ogni iniziativa utile e necessaria volta a perseguire lo scopo prefissato, in particolare:
• operare con ogni mezzo legittimo per informare, coinvolgere e mobilitare l’opinione pubblica;
• assumere iniziative nei confronti di tutti gli Organi Istituzionali, in particolare quelli che sono direttamente preposti alla tutela dei diritti coinvolti ed alla soluzione dei problemi inerenti;
• sviluppare forme di collaborazione con altre associazioni e gruppi di cittadini che perseguono analoghi obiettivi;
• recare sostegno a quanti si propongano di perseguire i medesimi fini;
• sviluppare dibattito, forme di impegno civile, confronti con le istituzioni connessi agli obiettivi sopra esplicitati.

Art 3. SOCI
Possono essere soci del Comitato tutti i cittadini, residenti e domiciliati in Castronuovo di Sant’Andrea e nei comuni limitrofi nonché qualsivoglia Associazione senza alcuna limitazione di ordine territoriale.
Art 4. ORGANI DEL COMITATO
Gli organi del Comitato sono:
- l’assemblea generale;
- il consiglio direttivo.

Art 5. ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale è composta da tutti i soci aderenti al comitato che dovranno risultare dal libro soci tenuto presso la sede del comitato.
Art 6. COMPITI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea generale:
a) valuta e approva il programma delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo, sia su base annuale, sia ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità;
b) delibera su qualunque argomento le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo;
c) delibera sulle modifiche statutarie;
d) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo nonché del Presidente e del vice Presidente;
e) delibera in ordine alla decadenza ed alla esclusione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art 7. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo mediante convocazione da inviare a tutti i soci del Comitato.
L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno, il luogo, il giorno, e l’ora della convocazione.
L’Assemblea generale deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta al trimestre.
L’Assemblea generale può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta di almeno due quinti dei soci.
Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei soci.
L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente del Consiglio Direttivo.
Ogni socio può conferire ad altro socio delega per intervenire in Assemblea, nessun socio può essere portatore di più di una delega.
Art 8. CONSIGLIO DIRETTIVO
IL Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di nove.
Essi durano in carica per un biennio e sono rieleggibili.
L’Assemblea, che provvede all’elezione dei Consiglieri, nomina tra loro il Presidente ed il Vice Presidente.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) elaborare e proporre all’approvazione dell’Assemblea il programma delle iniziative del Comitato;
b) proporre all’Assemblea proposte di decadenza o esclusione dei soci;
c) assumere le più opportune iniziative per il perseguimento dello scopo del Comitato;
d) dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea.
Il Consigliere od i Consiglieri eventualmente a ciò delegati rispondono del proprio operato al Consiglio Direttivo che resta comunque l’unico responsabile nei confronti dell’Assemblea e dei terzi.

Art 9. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, con cadenza quindicinale e senza obbligo di convocazione alcuna ogni secondo e quarto venerdì del mese alle ore 19.00 presso la propria sede. La stessa si riunisce inoltre, in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di almeno due quinti dei suoi membri, a mezzo di comunicazione anche verbale.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art 10. IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Comitato.
A lui od, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, spettano:
a) la legale rappresentanza del Comitato davanti ai terzi ed in giudizio;
b) il compito di convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
c) di promuovere ogni attività volta alla realizzazione pratica dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo stesso.

Art 11. IL PATRIMONIO
Il Comitato non ha patrimonio, in quanto l’adesione allo stesso è riservata, su base volontaria, agli associati senza specifici e ulteriori quote di adesione al Comitato.
Eventuali spese del Comitato, per iniziative in linea con gli scopi del medesimo, saranno concordate con gli associati, che utilizzeranno eventualmente a tal fine risorse derivanti da sottoscrizioni volontarie.
Art 12. MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Ogni modifica del presente statuto o lo scioglimento del Comitato dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci effettivi presenti in Assemblea.