Finalità e obiettivi
Statuto della Associazione
Atto Costitutivo
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 

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                                                           Statuto
Art. 1
Denominazione
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “LIBERAMENTE”, con sede in Castronuovo di Sant' Andrea (PZ), alla via Salita Colline n° 25, avente durata illimitata.
La sede dell'Associazione potrà essere mutata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2
Statuto
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nonché dalle Leggi Statali e Regionali ed, in particolare, dal D.Lgs. N° 460\97 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione e l'attività dell'Associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo.
Il presente Statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presente almeno dai due terzi dei componenti in prima convocazione e dalla metà più uno in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 3
Scopi sociali
L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione, in particolare, è finalizzato all'integrazione sociale, superando le situazioni di isolamento ed emigrazione, favorendo l'aggregazione socio-culturale, la promozione di attività interdisciplinari con le scuole di ogni ordine e grado e promuovendo la lotta contro l'alcoolismo e la tossicodipendenza e la tutela e la salvaguardia del territorio.
Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione svolgerà le seguenti attività:
• Attività di studi e di ricerche, progetti di ricerca;
• Iniziative editoriali e giornalistiche;
• Promozione e organizzazione di festival, spettacoli musicali e teatrali;
• Istituzione e cura di biblioteca di storia e cultura popolare;
• Promozione e organizzazione di corsi di lungua popolare e straniera per favorire la conoscenza diretta delle tradizioni culturali locali e di altri paesi, per favorire l'integrazione;
• Organizzazione di viaggi di istruzione, visite guidate al fine di approfondire le conoscenze storiche e culturali;
• Allestimento di mostre fotografiche, al fine di far vivere tradizioni e culture;
• Promoxione di attività religiose e non, al fine di aiutare l'integrazione.
L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse o accessorie. L'Associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione. L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'Associazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 4
Criteri di ammissione e esclusione dei soci
All'associazione possono aderire tutti coloro che condividono gli scopi sociali e che si impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità.
Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione della finalità dell'associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dagli organi competenti, secondo le modalità contemplate dal presente Statuto.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.
La qualifica di socio si perde per:
• Dimissioni volontarie;
• Decesso;
• Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità.
Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all'Assemblea ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
Art. 5
Diritti e obblighi dei soci
I diritti degli associati sono i seguenti:
1. partecipare alle Assemblee:
2. eleggere i componenti degli organi associativi, se maggiorenni;
3. essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni;
4. concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
5. essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
6. usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
7. dare le dimissioni in qualunque momento.
Gli obblighi degli associati sono i seguenti:
1. osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita neppure direttamente dal terzo beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
3. versare regolarmente le quote associative;
4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Art. 6
Contributo associativo
Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile.
I soci che per qulsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Assciazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 7
Organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Vicepresidente;
• Il Tesoriere;
• Il Segretario;
• L'Assemblea dei socio.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per 3 anni.
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.
In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua riunione successiva alla sostituzione.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest'ultimo sia impedito.
Il Tesoriere gestisce la cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.
Il Segretario verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro degli associati.
Il Segretario, inoltre, è responsabile della custodia e conservazione dei verbali e dei libri sociali e dei verbali degli organi previsti dal presente Statuto.
Il Tesoriere, invece, è responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di 4 volte all'anno, per deliberare sugli atti della vita associativa. Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.
Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, la costituzione di commissioni, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio preventivo e consuntivo, l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci.
In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 9
Il Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
E' eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rielleggibile per due mandati.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
Può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Adottato con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci.
Art. 10
Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo di lettera spedita a tutti gli associati almeno 10 giorni prima della riunione.
L'Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qual volta lo richieda almeno 1\3 degli associati con domanda motivata e firmata ovvero due componenti del Consiglio Direttivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè sia in Italia, in Basilicata, venga poi specificato la provincia e il comune.
All'Assemblea dei soci compete:
• l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte da Consiglio Direttivo;
• l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
• la elezione dei componenti del consiglio Direttivo;
• la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo;
• l'approvazione del regolamento;
• la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
• ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
• lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione;
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purchè ad altro associato.
Ciascun associato non può avere più di una delega.
Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di intervenire e di votare. Non è ammessa altra espressione di voto.
Art. 11
Il Patrimonio e le risorse economiche
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
1. quote associative deliberate dall'Assemblea;
2. contributi dei privati;
3. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
4. contributi di organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;
6. frimborsi derivanti da attività convenzionate;
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
8. beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
9. eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
10. ogni altro tipo di entrate.
Art. 12
Erogazioni, donazioni e lasciti
Sull'utilizzazione dell'erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 13
Bilanci
Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Lo stesso è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei Soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.
Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.
I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 giorni precedenti l'Assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 14
Assicurazione
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurarsi per i danni derivati agli associati o ai terzi in occasione delle attività dell'Associazione stessa (articolo 4 L.266\91 e D.M.14\2\92).
Art. 15
Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art. 5 comma 4 della L. 266\91.
Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai 2\3 dei componenti dell'assemblea sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 16
Controversie dei soci
In caso di esclusione e di qualsiasi controversia con l'Associazione, il socio potrà ricorrere all'Assemblea ed, in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.
Art. 17
Responsabilità patrimoniale
L'associazione risponde, con i propri beni dei danni causati per le inosservanze delle convenzioni o dei contratti stipulati salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.
Art. 18
Disposizioni finali
Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.